Prodotti pericolosi : il modello europeo di autodenuncia per le imprese

La Decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 381/63 del 28 dicembre 2004 – stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all’ art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e nota anche come direttiva GPSD (General Product Safety Directive) – recepita in Italia con il Decreto.Legislativo 31 luglio 2004, n. 172 – dispone che, qualora i produttori e distributori sappiano e debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore dei rischi, secondo le definizioni e i criteri fissati nella direttiva, ne diano immediata comunicazione alle autorità competenti.La mancanza di comuni orientamenti in sede europea in merito alla denunce di pericolosità, il provvedimento comunitario è così rimasto dormiente, fino a quando la Commissione europea ha adottato la Decisione del 14 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 381/63 del 28 dicembre 2004.
La Decisione è corredata di un Allegato, ripartito in varie Sezioni, contenente gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle Autorità competenti degli Stati membri da parte dei produttori e distributori. Quindi la responsabilità ricade su tutta la filiera: dall’ azienda produttrice al singolo dettagliante. La denuncia di pericolosità deve scattare anche di fronte alla constatazione di un pericolo potenziale o quando si manifesti nel produttore il semplice dubbio di pericolo. E questo perché, una volta allertato il Ministero competente con apposita notifica, potrà essere instaurata una collaborazione tra impresa e istituzioni. L’ obbligo di informare le autorità, dunque, circa i prodotti pericolosi è un elemento importante per migliorare la sorveglianza del mercato e la gestione dei rischi. Lo scopo della procedura di notifica è quello di permettere alle autorità competenti di controllare se le imprese abbiano adottato le misure opportune per affrontare i rischi che comporta un prodotto già immesso sul mercato e di ordinare o adottare le misure supplementari eventualmente necessarie per impedire tali rischi. La notifica consente altresì alle autorità competenti di valutare se occorra controllare altri prodotti simili presenti sul mercato. Pertanto, le autorità competenti devono ricevere informazioni adeguate per poter valutare se un operatore economico abbia adottato le misure opportune con riferimento a un prodotto pericoloso. Va ricordato che a norma della direttiva GPSD (General Product Safety Directive) le autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari quando ritengono di non essere in grado di valutare se una impresa abbia adottato le misure opportune con riferimento ad un prodotto pericoloso. La Decisione del 14 dicembre 2004 della Commissione riporta i criteri di notifica ed il relativo formulario e , inoltre, viene stilata una guida del rischio, con tanto di calcolo di probabilità sul manifestarsi di eventi dannosi. In base alla percentuale di rischio (classificato come serio, moderato o lieve) e alla tipologia del consumatore a cui il prodotto è destinato, viene chiarita quando la denuncia di pericolosità sia necessaria o meno.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo