Gestione a norma UE dei rifiuti delle industrie estrattive.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.

Il presente decreto – recita l’articolo 1 (“Finalità”) – stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

L’abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali sono vietati.
I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ ambiente ed, in particolare, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

L’operatore deve pianificare l’attività di gestione dei rifiuti di estrazione al fine di:
a) impedire o ridurne, il più possibile, gli effetti negativi per l’ambiente e la salute umana;
b) prevenire incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitare le conseguenze per l’ambiente e la salute umana;
c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto riportato alle lettere a) e b) precedenti, fino al rilascio del sito in conformità a quanto previsto dal piano di gestione di cui all’articolo 5, ovvero l’operatore deve elaborare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Il piano di gestione è volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell’ aumento della superficie e dell’esposizione a particolari condizioni esterne;
3) prevenendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva dopo l’ estrazione del minerale, se l’operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l’ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto il quale sottolinea, anche, l’impiego di sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali e l’incentivazione del recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti stessi, se queste operazioni non comportano rischi per l’ambiente.

(LG-FF)

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