Gestione dei Rifiuti Sanitari: pubblicato in G.U. il Regolamento.

A partire dal 26 settembre 2003 entrerà in vigore la nuova normativa nazionale per la gestione dei rifiuti sanitari, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’ 11 settembre 2003-che riporta il ” Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’ art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179″. L’ art. 24 della legge 179/2002, recante ” Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, si riferisce allo smaltimento dei rifiuti sanitari stabilendo che con ” Regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’ art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con ilo Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese”. Il nuovo Regolamento disciplina le seguenti categorie di rifiuti: a) rifiuti sanitari, cioè i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del regolamento stesso che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cura di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) rifiuti sanitari non pericolosi che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( il c.d. decreto Ronchi); c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, cioè i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’ allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco “*” nell’ allegato A della direttiva del Ministero dell’ ambiente del 9 aprile 2002; d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ovvero i rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’ allegato A della citata direttiva ministeriale, tra cui i rifiuti derivanti da reparti di isolamento e quelli contenenti sangue o altri liquidi organici le cui novità normative riguardano il deposito, la tenuta dei registri e lo smaltimento. Il deposito preliminare, cioè quello effettuato nel luogo di produzione, dovrà essere annotato entro cinque giorni nei registri di carico e scarico, mentre il deposito preliminare, cioè quello effettuato dopo il trasporto ma prima dello smaltimento la durata massima è stata stabilita in cinque giorni. Il Regolamento prevede, inoltre, che la convalida per gli impianti di sterilizzazione avvenga ad ogni intervento di manutenzione straordinaria, e comunque ogni due anni. La movimentazione dei rifiuti sterilizzati dovrà avvenire con appositi imballaggi, recante l’ indicazione indelebile di ” rifiuti sanitari sterilizzati” e la data della sterilizzazione. Altri aspetti del Regolamento riguardano i rifiuti cimiteriali, dove per alcuni rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, non sarà più necessaria l’ autorizzazione prevista dal decreto legislativo 22/1997, mentre per altri rifiuti speciali la norma non è estremamente chiara, specialmente per quelli provenienti al di fuori delle strutture sanitarie.

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