Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 319/59 del 29-11-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
La presente direttiva è stata adottata partendo dalla considerazione che la rete transeuropea dei trasporti di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, è di fondamentale importanza per favorire lintegrazione e la coesione in Europa e assicurare un elevato livello di benessere. Occorre, però, garantire , in particolare, un elevato livello di sicurezza.
Nel Libro bianco del 12 settembre 2001 La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte la Commissione ha segnalato la necessità di effettuare valutazioni dimpatto sulla sicurezza stradale onde individuare e gestire i tratti ad elevata concentrazione di incidenti sul territorio comunitario. Ha altresì fissato lobiettivo di dimezzare il numero dei decessi sulle strade dellUnione europea fra il 2001 e il 2010.
Nella Comunicazione del 2 giugno 2003 Programma di azione europeo per la sicurezza stradale Dimezzare il numero di vittime della strada nellUnione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa , la Commissione europea ha individuato nellinfrastruttura strada,le il terzo pilastro della politica di sicurezza stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dellobiettivo comunitario di riduzione degli incidenti.
Per incrementare la sicurezza sulle strade nellUnione europea, è opportuno organizzare scambi più frequenti e coerenti di migliori prassi tra gli Stati membri.
Onde assicurare un elevato livello di sicurezza stradale sulle strade nellUnione europea, gli Stati membri devono applicare orientamenti relativi alla gestione della sicurezza dellinfrastruttura.
La notifica di tali orientamenti alla Commissione e la regolare elaborazione di relazione dapplicazione devono con durre al miglioramento sistematico nel settore della sicurezza delle infrastrutture a livello europeo e fornire una base per evolvere progressivamente verso un sistema più efficace. Le relazioni dapplicazione dovrebbero inoltre consentire ad altgri Stati membri di individuare le soluzioni più efficaci, mentre la sistematica rilevazione di dati provenienti da studi prima/dopo dovrebbe consentire di scegliere le misure più efficaci in previsione di unazione futura.
Le disposizioni della presente direttiva relativa agli in vestimenti nella sicurezza stradale dovrebbero applicarsi fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di investimenti per la manutenzione stradale.
Poiché lobiettivo della presente direttiva, ossia la definizione di procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale in tutta la rete transeuropea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, a causa degli effetti dellintervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(LG-SP)
Nel Libro bianco del 12 settembre 2001 La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte la Commissione ha segnalato la necessità di effettuare valutazioni dimpatto sulla sicurezza stradale onde individuare e gestire i tratti ad elevata concentrazione di incidenti sul territorio comunitario. Ha altresì fissato lobiettivo di dimezzare il numero dei decessi sulle strade dellUnione europea fra il 2001 e il 2010.
Nella Comunicazione del 2 giugno 2003 Programma di azione europeo per la sicurezza stradale Dimezzare il numero di vittime della strada nellUnione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa , la Commissione europea ha individuato nellinfrastruttura strada,le il terzo pilastro della politica di sicurezza stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dellobiettivo comunitario di riduzione degli incidenti.
Per incrementare la sicurezza sulle strade nellUnione europea, è opportuno organizzare scambi più frequenti e coerenti di migliori prassi tra gli Stati membri.
Onde assicurare un elevato livello di sicurezza stradale sulle strade nellUnione europea, gli Stati membri devono applicare orientamenti relativi alla gestione della sicurezza dellinfrastruttura.
La notifica di tali orientamenti alla Commissione e la regolare elaborazione di relazione dapplicazione devono con durre al miglioramento sistematico nel settore della sicurezza delle infrastrutture a livello europeo e fornire una base per evolvere progressivamente verso un sistema più efficace. Le relazioni dapplicazione dovrebbero inoltre consentire ad altgri Stati membri di individuare le soluzioni più efficaci, mentre la sistematica rilevazione di dati provenienti da studi prima/dopo dovrebbe consentire di scegliere le misure più efficaci in previsione di unazione futura.
Le disposizioni della presente direttiva relativa agli in vestimenti nella sicurezza stradale dovrebbero applicarsi fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di investimenti per la manutenzione stradale.
Poiché lobiettivo della presente direttiva, ossia la definizione di procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale in tutta la rete transeuropea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, a causa degli effetti dellintervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
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