Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sul potere per la concessione della grazia tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 200/2006 ha stabilito che il potere di grazia, in base allarticolo 87 della Costituzione è riservata espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato.
Come si legge nella citata Sentenza il cui testo integrale riportiamo nel link nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro della giustizia ha dichiarato di non dare corso alla determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica nei confronti del Ministro della Giustizia, notificato il 29 novembre 2005, depositato in cancelleria il successivo 1° dicembre ed iscritto al n. 25 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Ritenuto in fatto
1.-Con ricorso del 10 giugno 2005, il Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro della giustizia in relazione al rifiuto, da questi opposto, di dare corso alla determinazione da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi ; rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo Ministro al Capo dello Stato.
1.1.-Il ricorrente sul presupposto di aver manifestato al Guardasigilli, con nota dell8 novembre 2004 (emessa dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione sullistruttoria relativa allistanza di grazia presentata dal Bompressi), la propria determinazione di concedere il richiesto provvedimento di clemenza, invitandolo pertanto a predisporre il relativo decreto di concessione della grazia, per la successiva emanazione si duole del fatto che il Ministro gli abbia comunicato di non poter aderire a questa richiesta in quanto non condivisibile né sotto il profilo costituzionale né nel merito , atteso che a suo dire la Costituzione vigente pone in capo al Ministro della giustizia la responsabilità di formulare la proposta di grazia.
Il Presidente della Repubblica assume, per contro,che il potere di grazia riservato espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dallarticolo 87 della Costituzione verrebbe posto nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso Ministro, proposta, oltretutto che né la Costituzione né la legge richiedono ai fini della concessione del beneficio de quo. Ritiene pertanto il ricorrente che qualora egli pervenga , come nel caso in esame alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto la predisposizione del relativo decreto, quanto la successiva controfirma, costituiscono , per il Ministro della giustizia, atti dovuti.
Considerato in diritto, la Corte Costituzionale , con la Sentenza n. 200/2006 muovendosi dal presupposto che il potere di grazia è riservato espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dallarticolo 87 della Costituzione si lamenta che il Guardasigilli si sia rifiutato di formulare la proposta di grazia e di predisporre il relativo decreto di concessione, malgrado il Presidente della Repubblica, con nota dell8 novembre 2004, avesse manifestato le propria determinazione di volere concedere a favore dellinteressato il provvedimento di clemenza.Da qui la dedotta violazione degli articoli 87 e 89 della Costituzione ,atteso che la mancata formulazione della proposta da parte del Ministro si sostanzierebbe, di fatto, nella rivendicazione di una attribuzione costituzionalmente spettante al Capo dello Stato, laddove, invece, sia la predisposizione del decreto che la successiva controfirma del Guardasigilli costituirebbero atti dovuti.
In tal modo, la Corte Costituzionale sentenziando che non spettava al Ministro della giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla grazia a Ovidio Bompressi, ha anche disposto lannullamento della impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004.
Ritenuto in fatto
1.-Con ricorso del 10 giugno 2005, il Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro della giustizia in relazione al rifiuto, da questi opposto, di dare corso alla determinazione da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi ; rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo Ministro al Capo dello Stato.
1.1.-Il ricorrente sul presupposto di aver manifestato al Guardasigilli, con nota dell8 novembre 2004 (emessa dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione sullistruttoria relativa allistanza di grazia presentata dal Bompressi), la propria determinazione di concedere il richiesto provvedimento di clemenza, invitandolo pertanto a predisporre il relativo decreto di concessione della grazia, per la successiva emanazione si duole del fatto che il Ministro gli abbia comunicato di non poter aderire a questa richiesta in quanto non condivisibile né sotto il profilo costituzionale né nel merito , atteso che a suo dire la Costituzione vigente pone in capo al Ministro della giustizia la responsabilità di formulare la proposta di grazia.
Il Presidente della Repubblica assume, per contro,che il potere di grazia riservato espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dallarticolo 87 della Costituzione verrebbe posto nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso Ministro, proposta, oltretutto che né la Costituzione né la legge richiedono ai fini della concessione del beneficio de quo. Ritiene pertanto il ricorrente che qualora egli pervenga , come nel caso in esame alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto la predisposizione del relativo decreto, quanto la successiva controfirma, costituiscono , per il Ministro della giustizia, atti dovuti.
Considerato in diritto, la Corte Costituzionale , con la Sentenza n. 200/2006 muovendosi dal presupposto che il potere di grazia è riservato espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dallarticolo 87 della Costituzione si lamenta che il Guardasigilli si sia rifiutato di formulare la proposta di grazia e di predisporre il relativo decreto di concessione, malgrado il Presidente della Repubblica, con nota dell8 novembre 2004, avesse manifestato le propria determinazione di volere concedere a favore dellinteressato il provvedimento di clemenza.Da qui la dedotta violazione degli articoli 87 e 89 della Costituzione ,atteso che la mancata formulazione della proposta da parte del Ministro si sostanzierebbe, di fatto, nella rivendicazione di una attribuzione costituzionalmente spettante al Capo dello Stato, laddove, invece, sia la predisposizione del decreto che la successiva controfirma del Guardasigilli costituirebbero atti dovuti.
In tal modo, la Corte Costituzionale sentenziando che non spettava al Ministro della giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla grazia a Ovidio Bompressi, ha anche disposto lannullamento della impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004.
Fonte: Corte Costituzionale
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