ormazioni ai Convegni di Modena 11 e 12 ottobre 2012
Positivo risultato degli appelli di Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP.
Ma occorre proseguire gli impegni affinchè il Governo: NON peggiori il D.Lgs. 81/2008, con la scusa di semplificare !“, come richiesto da Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP.
Infatti, il Governo si apprestava a approvare un decreto legge, cosiddetto:
– “Semplificazioni-2“
in cui erano inserite modifiche (i testi non sono ufficiali) alla attuale normativa, che riguarderebbero la cd. “Semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro“.
Sulliter del provvedimento, daremo successive informazioni:
– con successive news
– ai Convegni di Modena del 11 e 12 ottobre p.v. (vedi link), ISCRIZIONE ON LINE GRATUITA secondo le regole imposte dalla Fiera.
Il Governo ha comunque approvato un decreto-legge, che prevede modifiche , ad es.:
– digitale: agenda, identità e Amministrazione;
– moneta e fatturazione elettronica;
– sostegno a crescita, comunità intelligenti;
– sviluppo a imprese strat up innovative;
– giustizia digitale;
– assicurazioni;
– ecc.
Tra le misure in discussione sulla “Semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro“, riportiamo le seguenti indiscrezioni:
– Allarticolo 3 del D.Lgs. 81/2008, sarebbe aggiunto un comma: “Con decreto del Ministro del lavoro … di concerto con …, sentita la Commissione consultiva permanente… e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti .. applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative“.
– Allarticolo 29, del D.Lgs. n. 81/2008, sarebbero aggiunti 1 o più commi che consentirebbero entro sessanta giorni e con decreto del Ministro (… adottato, previo parere della Commissione consultiva permanente .., di individuare settori di attività a basso rischio infortunistico. …
I datori di lavoro potrebbero attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi (articoli 17, 28 e 29) utilizzando il modello allegato al presente decreto.
Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis..
Altre modifiche peggiorative riguarderebbero gli articoli:
– art. 26 (DUVRI)
– artt. 25 e 40 (sorveglianza sanitaria)
– art. 88, c. 2 (semplificazione nei lavori nei cantieri temporanei e mobili)
– art. 104 (semplificazione nei cantieri temporanei e mobili)
– art. 131 D.L.gs. 163 (piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento).
Su queste modifiche esprimiamo una netta contrarietà:
– semplificare è possibile, ma SOLO:
– rispetto ai PERICOLI
– NON rispetto ai rischi.
In particolare:
– è “inaccettabile” (anche scientificamente):
– semplificare rispetto al numero dei lavoratori, poichè aziende con pochissimi lavoratori potrebbero essere ad altissimo rischio addirittura a rischio rilevante (D.Lgs. 334/99).
Deve vigere sempre l’assioma:
– a pari rischio deve corrispondere pari misure di sicurezza.
Tra le posizioni che chiedono di evitare modifiche peggiorative, ricordiamo anche:
– CGIL
– FIM CISL
– UIL
– On. Damiano e On. Boccuzzi (Camera dei Deputati)