Sulla G.U. n. 18 del 13 gennaio 2007 è pubblicato il Decreto 15 gennaio 2007 recante “Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128”
Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero degli Interni ha adottato il Decreto 15 gennaio 2007 richiamandosi al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole in recipienti, a norma dell’art.1 , comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 2006, ed in particolare l’art.11 che demanda al Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il compito di definire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per addetti alla installazione ed utilizzo delle bombole, nonché i requisiti degli organismi abilitati all effettuazione degli stessi”.
Considerata la necessità di prevedere una formazione adeguata e uniforme, sul territorio nazionale, agli addetti alla vendita, installazione ed utilizzo delle bombole sugli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, l’articolo 1 del decreto stabilisce che i soggetti formatori abilitati sono:
– il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
– i privati, gli enti o le società qualificate che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
L’allegato 1 al decreto stabilisce il “Programma del corso di formazione rivolto ai rivenditori e agli installatori di bombole di GPL”, indicando le nozioni fondamentali sulle caratteristiche del GPL e sulla combustione
(RMP)