Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014, Serie Generale n.72 del 27-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 27)
note: Il provvedimento entra in vigore il 11/04/2014
Il decreto aggiorna le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante, integrandole all’interno del D.Lgs 152/2006
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni
Capo II
Disposizioni transitorie, finali ed abrogative
Vai al testo integrale del D.Lgs. 46/014, al link a fianco
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I 34 articoli recepiscono le modifiche stabilite dall’Ue con la direttiva 2010/75/Ue, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), che prevede un approccio ancor maggiormente integrato alle problematiche ambientali delle attività industriali coinvolte (settore energetico, metallurgico, minerario, chimico, rifiuti e allevamento animali).
Le modifiche integrano il cd. “Codice ambientale” le regole per l’industria del titanio e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, che vengono integrate – con novità rispetto alle discipline previgenti — all’interno della Parti IV (rifiuti) e V (aria) del “Codice ambientale”.
Nuove regole in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (“Aia“), che in Italia coinvolgono oltre 6.000 “installazioni” (la nuova definizione che entra a far parte del “Codice ambientale”), grandi impianti di combustione e composti organici volatili, già presenti nelle Parti II (Via-Vas-Ippc) e V (Aria) del Dlgs 152/2006, che vengono coordinate e sottoposte a una rivisitazione che interviene anche sulle sanzioni.
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omissis
Art. 34. – Abrogazioni
1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 29 -sexies , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) l’articolo 35, comma 2 -quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
c) l’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) l’articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
e) l’articolo 273, comma 15, lettere l) ed m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
f) l’articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
g) l’articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
h) il decreto-legge 30ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;
i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.
2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Scarica l’intero D.Lgs 46/2014 Direttiva-2010-75-UE su emissioni industriali e prevenzione inquinamento, al link.