Guida più sicura sui motorini, obbligatoria la prova pratica.

A partire dallo scorso 1° aprile, per guidare motorini e minivetture (quadricicli leggeri) si dovrà superare anche un esame con pèro va pratica di guida, oltre a quello teorico già previsto. Dopo la prova teorica verrà rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi a condurre un ciclomotore, in vista della prova pratica; previste anche lezioni teoriche sul funzionamento del mezzo in caso di emergenza.

Le nuove disposizioni, applicabili alle istanze di conseguimento del certificato prsentate a decorrere dallo scorso 1° aprile, sono contenute in due decreti, il D.M. 1 marzo 2011, n. 81 e il D.M. del 23 marzo 2011, n. 106, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011. I decreti disciplinano le modalità di presentazione della domanda di svolgimento degli esami, le materie dei corsi. Il 28 marzo 2011, inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare che individua una casistica delle diverse situazioni.

In base all’articolo 116 del Codice della strada (Decreto legislativo 285/92), per guidare un ciclomotore, il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di uno specifico corso. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato è esteso a coloro che da questa data compiano la maggiore età e che non siano titolari della patente di guida.

Il certificato (CIGC) si consegue a seguito di supermento di una prova teorica e successivamente di una prova pratica. L’istanza per ottenere il certificato va presentata ad un Ufficio motorizzazione civile a firma del candidato o, se questi è minorenne, del tutore.
Dopo il superamento della prova teorica, al candidato è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore, al fine di conseguire un’idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica. Quest’ultima non può essere sostenuta prima di un mese dal rilascio dell’autorizzazione; questa è valida per sei mesi, durante i quali è possibile sostenere la prova pratica al massimo due volte. In caso di secondo esito negativo, l’esaminatore ritira l’autorizzazione.

Durante le esercitazioni alla guida il candidato deve avere con sé l’autorizzazione ed un documento di riconoscimento. Per i ciclomotori a due ruote è consentito esercitarsi in luoghi poco frequentati; se il mezzo è un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero deve essere accompagnato da una persona, con funzioni di istruttore, di età non superiore a 65 anni e titolare di patente B da non meno di 10 anni. L’istruttore deve vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente in caso di necessità.

Le nuove regole non si applicano a chi ha già superato l teoria né a chi ha compiuto 18 anni entro il 30 settembre 2005.
Il programma di formazione teorica per il conseguimento del CIGC sono svolti presso le autoscuole o le scuole. Tra gli argomenti dei corsi di preparazione elencati nel decreto n. 106/11, i segnali di pericolo e di precedenza, di divieto, di obbligo, le norme sulla precedenza, l’uso del casco, il rispetto della vita, dell’ambiente e il comportamento solidale.

(LG-FF)

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