I diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 55/1 del 28 febbraio 2011 è pubblicato il Regolamento (UE) N: 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CER) n. 2006/2004.

L’azione dell’Unione nel settore del trasporto con autobus deve mirare, tra l’altro, a garantire un livello di protezione dei passeggeri comparabile a quello offerto da altri modi d trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori.

Il presente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si richiama, in particolare all’articolo 9, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Uni0one europea. Le misure dell’Unione volte a migliorare i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto con autobus devono tener conto delle caratteristiche specifiche di tale settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.

Ad esempio,i passeggeri e, come minimo, le persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un’obbligazione alimentare devono essere adeguatamente tutelati in caso di incidente derivante dall’utilizzo dell’autobus, tenendo conto della direttiva 2009/103/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Nella scelta della legislazione nazionale applicabile al risarcimento in caso di decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o lesioni personali, nonché per perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti ad un incidente derivante dall’utilizzo dell’autobus, occorre tener conto del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma ii), e del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

Infine, in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall’utilizzo di autobus, i passeggero devono avere diritto ad assistenza per le esigenze pratiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere, laddove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto.

L’esecuzione del presente regolamento deve basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori. E’opportuno pertanto modificare di conseguenza il suddetto regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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