I limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Con il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.171 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004 – viene recepita la direttiva 2001/81/CE.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004 del Decreto legislativo 21 maggio 2004,n. 171, viene data attuazione alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, in particolare il biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca. I limiti nazionali stabiliti dalla citata direttiva sono finalizzati a consentire il conseguimento nell’ intera Comunità europea degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall’ art. 5 della stessa direttiva. Conseguentemente, con l’ emanazione del presente decreto legislativo la normativa italiana si pone l’ obiettivo di tutelare l’ ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individuando gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue ( ovvero la quantità massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate che può essere emessa sul territorio nazionale nell’ arco di un anno solare) degli inquinanti precedentemente citati, entro il 2010 e negli anni successivi, possano rientrare nei limiti stabiliti nell’ allegato I dello stesso decreto legislativo. Come previsto dall’ art. 3, il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’ economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE), il Programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all’ art. 1. Detto Programma, che aggiorna il ” Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca ” notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all’ art. 1.

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