I livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 94/1 del 15 aprile 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 304/2010 della Commissione del 9 aprile 2010 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti.

Il 2-fenilfenolo è una sostanza attiva che rientra nella quarta fase del programma di riesame della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la cui relazione di valutazione è stata presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per il 2-fenilfenolo.

La relazione comprende il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di fissare i livelli massimi di residui contenuti (LMR) per tale sostanza attiva conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento(CE)n. 396/2005, nonché una proposta per tali LMR.

L’Autorità ha esaminato in particolare i rischi per vi consumatori e per gli animali. Ha valutato l’impiego rappresentativo come fungicida dopo la raccolta su agrumi e pere, concludendo che, sulla base delle informazioni disponibili, occorre fissare a titolo provvisorio un livello massimo di residui di 5 mg/kg per quanto riguarda l’uso notificato sugli agrumi tramite drencher. A convalida della valutazione del rischio, l’Autorità h richiesto che fosse confermato che il metodo analitico applicato nelle prove relative ai residui quantifica correttamente i residui di 2-fenilfenolo, di 2-fenilidrochinone e dei relativi coniugati. L’Autorità ha concluso inoltre che è necessario che il notificante presenti due prove aggiuntive relative ai residui eseguite sugli agrumi, nonché studi validi sulla stabilità dell’immagazzinamento.

Per quanto riguarda l’impiego notificato sulle pere, l’Autorità non è stata in grado di proporre un LMR poiché i dati sui residui presentati non erano accettabili. In assenza di uno specifico LMR va applicato il limite inferiore di determinazione analitica.

Sulla base del rapporto scientifico dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 il cui allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento, che entra in vigore il 1° gennaio 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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