Disposizioni UE concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 95/1 del 15 aprile 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Poiché la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ha subito diverse e sostanziali modifiche, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, con la presente direttiva viene proceduto alla codificazione di tale direttiva.

Alla luce delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi, un quadro normativo riguardante le attività di trasmissione deve tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e quindi garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell’informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

La presente direttiva intende rafforzare, fra l’altro, il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi comprende i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d’informazione, d’intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e include le comunicazioni audiovisive commerciali, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati ad un numero limitato di destinatari.

Inoltre, la definizione di servizi di media audiovisivi esclude tutti quei servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e no ne costituisce la finalità principale.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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