Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 117/1 del 4 maggio 2005 è pubblicato il Regolamento(CE)n.647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 che modifica i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità, e (CEE)n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento(CEE)1408/71.
Tenendo conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento(CE) 647/2005 dell11 aprile 2005 che apporta talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 547/72, modifiche che tendono a facilitare lapplicazione di detti regolamenti e riflettere, altresì, sui cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.
Ad, esempio, per motivi di certezza del diritto, le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano di due criteri cumulativi da prendere in considerazione, precisando che tali prestazioni possono validamente figurare nellallegato II bis del Regolamento(CEE)n.1401/71. Su questa base, è stato rivisto lallegato stesso tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Sempre sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è stato riveduto lallegato III di detto regolamento. Infatti, le iscrizioni nella parte A dellallegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti o se riguardano situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche.
Per quanto riguarda lItalia, le modifiche apportate allallegato I del regolamento (CEE) n. 1408/78 interessano le seguenti leggi:
-Legge n. 153 del 30 aprile 1969 (Pensione sociale si lavoratori senza risorse);
-Leggi 118 del 30 marzo 1974 , legge n. 18 dell11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988 (pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili),
-Leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988 (pensioni e indennità ai sordomuti);
-Leggi 382 fdel 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988 (pensioni e indennità ai ciechi civili);
Leggi n. 218 del 4 aprile 1992,n. 638 dell11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990 (integrazione della pensione minima);
-Legge 222 del 12 giugno 1984 (integrazione allassegno di invalidità);
-Legge n. 335 dell8 agosto 1995 (assegno sociale);
-Legge 544, del 29 dicembre 1988, articolo 1, paragrafi 1 e 12 e successive modifiche (maggiorazione sociale).
Ad, esempio, per motivi di certezza del diritto, le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano di due criteri cumulativi da prendere in considerazione, precisando che tali prestazioni possono validamente figurare nellallegato II bis del Regolamento(CEE)n.1401/71. Su questa base, è stato rivisto lallegato stesso tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Sempre sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è stato riveduto lallegato III di detto regolamento. Infatti, le iscrizioni nella parte A dellallegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti o se riguardano situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche.
Per quanto riguarda lItalia, le modifiche apportate allallegato I del regolamento (CEE) n. 1408/78 interessano le seguenti leggi:
-Legge n. 153 del 30 aprile 1969 (Pensione sociale si lavoratori senza risorse);
-Leggi 118 del 30 marzo 1974 , legge n. 18 dell11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988 (pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili),
-Leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988 (pensioni e indennità ai sordomuti);
-Leggi 382 fdel 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988 (pensioni e indennità ai ciechi civili);
Leggi n. 218 del 4 aprile 1992,n. 638 dell11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990 (integrazione della pensione minima);
-Legge 222 del 12 giugno 1984 (integrazione allassegno di invalidità);
-Legge n. 335 dell8 agosto 1995 (assegno sociale);
-Legge 544, del 29 dicembre 1988, articolo 1, paragrafi 1 e 12 e successive modifiche (maggiorazione sociale).
Fonte: Eur-Lex
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