Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 140/11 del 3.6.2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 25 maggio 2005 che modifica la Decisione 2004/452/CE relativa allelenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati per fini scientifici.
Con riferimento al Regolamento(CE)n.381/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del Regolamento(CE)n.322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda laccesso ai dati riservati per fini scientifici, nellintento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue lobiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato laccesso ai dati riservati trasmessi allautorità comunitaria e le regole di cooperazione tra lautorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.
Dopo la Decisione 2004/452/CE della Commissione che stabilisce un elenco degli enti a cui i ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, la Commissione stessa ha ritenuto opportuno, con ladozione della Decisione del 25 maggio 2005 aggiornare lallegato alla precedente Decisione aggiungendo allelenco la banca centrale italiana e la banca centrale spagnola in quanto considerati enti che soddisfano le condizioni sopraindicate e quindi tali da essere inserite nellelenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui allart. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 831/2002.
Dopo la Decisione 2004/452/CE della Commissione che stabilisce un elenco degli enti a cui i ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, la Commissione stessa ha ritenuto opportuno, con ladozione della Decisione del 25 maggio 2005 aggiornare lallegato alla precedente Decisione aggiungendo allelenco la banca centrale italiana e la banca centrale spagnola in quanto considerati enti che soddisfano le condizioni sopraindicate e quindi tali da essere inserite nellelenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui allart. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 831/2002.
Fonte: Eur-Lex
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