I rifiuti urbani potranno essere trasportati anche per ferrovia

Le Deliberazioni 26 febbraio 2003 e 19 marzo 2003 del Comitato albo imprese gestioni rifiuti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003.

Le Deliberazioni 26 febbraio 2003 e 19 marzo 2003 del Comitato albo imprese gestioni rifiuti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003.
Il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio, pubblica ,sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003, due Deliberazioni del Comitato nazionale dell’ Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Deliberazioni con le quali vengono stabiliti i criteri e le dotazioni necessarie per il trasporto dei rifiuti stessi a mezzo ferrovia. La Deliberazione 19 marzo 2003 indica gli ” Schemi dei provvedimenti d’ iscrizione all’ albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia”, mentre la Deliberazione 26 febbraio 2003 stabilisce i ” Criteri e requisiti per l’ iscrizione all’ albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia”. Tali Deliberazioni sono state emesse dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza del 3 ottobre 2002, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della Delibera 2 agosto 2002, della sezione regionale dell’ Albo gestori del Lazio, recante il diniego d’ iscrizione all’ Albo stesso di Trenitalia S.p.A., nonché della nota del Comitato nazionale del 17 giugno 2002, prot.n. 3185, riguardante il regime autorizzatorio relativo al trasporto dei rifiuti per ferrovia.Tenuto conto, sul piano del fumus boni iuris, che il decreto ministeriale 406/1998 riguardante l’ istituzione dell’ Albo può considerarsi applicabile anche al trasporto per ferrovia e non unicamente alle imprese di autotrasporto, non potendo quest’ ultima limitazione dedursi dalle disposizioni di cui all’ art. 12, comma 3, trattandosi di disposizioni relative alla documentazione ulteriore necessaria per l’ iscrizione all’ Albo degli autotrasportatori; considerato che la posizione del Comitato nazionale dell’ albo espressa con la nota del 17 giugno 2002, secondo la quale aveva ritenuto che le imprese che volessero trasportare rifiuti per ferrovia fossero autorizzate in via generale al trasporto di rifiuti speciali, mentre non fosse consentita, al contrario, la movimentazione su strada ferrata anche dei rifiuti urbani, il Comitato stesso ha ritenuto necessario richiamarsi di conseguenza agli articoli 6, comma 1, lettera b) e 11, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, per stabilire i criteri, le modalità e i termini per l’ iscrizione all’ Albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia. La Deliberazione 26 febbraio 2003 precisa che fra i documenti da presentare per la domanda d’ iscrizione all’ Albo, occorre presentare, fra gli altri, la copia autentica del certificato di sicurezza attestante la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione per i singoli servizi da espletare rilasciato dal gestore dell’ infrastruttura ferroviaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. La Deliberazione 19 marzo 2003 si riferisce, invece, agli ” Schemi dei provvedimenti d’ iscrizione all’ Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia”.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo