I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

La Decisione della Commissione del 22 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L 14/21 del 21 gennaio 2004.

In relazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è stata adottata dalla Commissione delle Comunità Europee la Decisione del 22 dicembre 2003 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 14/21 del 21 gennaio 2004 – recante adozione dell’ elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. Come indicato all’ articolo 1, lettera c), punto iii) della Direttiva 92/43/CEE, la regione grografica alpina comprende il territorio comunitario delle Alpi ( Ausria, Italia, Germania e Francia), dei Pirenei ( Francia e Spagna), degli Appennini ( Italia) e le montagne della Fennoscandia ( Svezia e Finlandia), specificate nella mappa biogeografica approvata dal Comitato habitat, istituito il 23 ottobre 2000. Sulla base di un formulario informativo sui siti proposti per l’ inserimento nella rete ” Natura 2000″, è stata costruita una versione aggiornata della mappa con la denominazione, l’ ubicazione e l’ estensione del sito dello Stato interessato, nonché i dati risultanti dall’ applicazione dei criteri di cui all’ allegato III alla direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell’ elenco proposto redatto dalla Commissione con l’ accordo di ciascuno degli Stati membri, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, è stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.Nella Decisione si legge, comunque, che ” in base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, preparati dal Centro tematico operativo per la protezione della natura e la biodiversità, e delle riunioni bilaterali con gli Stati membri, alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti ai sensi della direttiva 92/43/CE per taluni tipi di habitat e di specie. Di conseguenza , per le specie e gli habitat elencati nell’ allegato 2 alla presente Decisione, non si può concludere che la rete sia completa”. Tale elenco dovrà quindi essere completato alla luce di ulteriori proposte da pare degli Stati membri. Infatti, l’ allegato I alla Decisione – che riportiamo nel link – è considerato come ” Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina”.

Fonte: Eur-Lex

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