Identificatori unici per la tracciabilità degli organismi geneticamente modificati

Il Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 10/5 del 16 gennaio 2004.

Ciascun operatore che immette in commercio prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM è tenuto ad includere nelle informazioni relative a tali prodotti, in tutte le fasi della loro immissione in commercio, l’ identificatore unico assegnato ad ogni OGM per indicarne la presenza e contraddistinguere lo specifico evento di trasformazione oggetto dell’ autorizzazione all’ immissione in commercio di tale OGM. E’ quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 10/5 del 16 gennaio 2004 – che stabilisce un sistema per la determinazione e l’ assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (OGM).Infatti, il citato Regolamento deve essere applicato agli OGM che abbiano ottenuto l’ autorizzazione all’ immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE o di altra normativa comunitaria e alle domande di immissione in commercio presentate ai sensi di tale normativa.L’ identificatore unico di ciascun OGM deve essere generato secondo i formati riportati in allegato al Regolamento, previa consultazione della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e del centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza, al fine di accertare se sia già stato determinato un identificatore unico per l ‘OGM in questione secondo tali formati. Qualora sia concessa l’ autorizzazione all’ immissione in commercio di un OGM: a) l’ autorizzazione deve specificare l’ identificatore unico assegnato a tale OGM; b) la Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l’ autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinchè l’ identificatore unico dell’ OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza; c) l’ identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione. Entro 90 giorni dall’ enrata in vigore del presente Regolamento, il titolare dell’ autorizzazione deve comunicare per iscritto i dati relativi all’ identificatore unico all’ autorità competente che ha rilasciato l’ autorizzazione, la quale a sua volta rasmetterà immediatamente tali dati alla Commissione. Nei casi in cui, prima dell’ entrata in vigore del presente Regolamento, sia stata concessa l’ autorizzazione all’ immissione in commercio di un OGM per il quale non è sato ancora determinato un identificatore unico secondo i formati riportati in allegato al Regolamento stesso, verranno applicati i paragrafi 2, 3. 4 e 5 dell’ articolo 6.

Fonte: Eur-Lex

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