Il Codice dei diritti di proprietà industriale

Nella seduta n. 186 del 23 dicembre 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Codice dei diritti sulla proprietà industriale, che fa seguito alle disposizioni della legge-delega n. 273/2002 con la quale viene attribuito al governo il compito di operare il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, in particolare per quanto riguarda la contraffazione e il riconoscimento delle innovazioni dei dipendenti.

Il Codice dei diritti di proprietà industriale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 186 del 23 dicembre 2004, intende riferirsi, con l’ espressione di proprietà industriale, ai marchi ed altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche,alle denominazioni di origine, ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate e a nuove varietà vegetali. Il provvedimento rappresenta un vero e proprio Testo unico e sostituisce, abrogandole in blocco, non meno di 40 leggi e decreti, nonché innumerevoli provvedimenti di altro tipo.Il codice riserva i9 diritti di rappresentanza in giudizio agli iscritti all’ albo dei consulenti in proprietà industriale. L’ obiettivo della legge è, principalmente, quella di favorire l’ iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, operante nell’ ambito della cornice istituzionale garantita dall’ art. 41 della Costituzione.In base al Codice – di cui riportiamo il testo nel link – la nuova proprietà industriale si concentra su tre temi specifici: l’ antipirateria, i marchi, le invenzioni dei dipendenti e gli ordini professionali abilitati. La sezione II del capo III del codice contiene tre norme dedicate al contrasto della pirateria. Gli articoli 144 e 145 definiscono rispettivamente gli atti di pirateria allo scopo di distinguere il fenomeno dalla normale contraffazione e la istituzione di un comitato nazionale anti-pirateria presso il ministero delle attività produttive, prevedendo come misure specifiche antipirateria il sequestro amministrativo e l’ ordine di distruzione della merce contraffatta. Dopo l’ individuazione di ciò che può costituire oggetto di registrazione come marchio, tutte le disposizioni che la dottrina e la giurisprudenza riconducono al tipo di marchio sono state riordinate dal Testo unico. Un marchio di fatto costituisce oggetto di proprietà industriale non diversamente da come lo è un marchio registrato. Un’ informazione aziendale riservata costituisce, ad esempio, oggetto di proprietà industriale non diversamente da come lo è un’ invenzione brevettata. Il riconoscimento delle innovazioni dei dipendenti, assume una importante rilevanza, in quanto assegna al brevetto sulle invenzioni dei dipendenti il compito di contribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali. Tre sono le ipotesi che possono attribuire le invenzioni del dipendente: 1- invenzione di servizio, realizzata da chi è stato assunto per inventare ed è retribuito a tale scopo; 2 – invenzione d’ azienda, realizzata dal dipendente che non è stato assunto per inventare e che ha realizzato l’ invenzione nello svolgimento dell’ attività lavorativa; 3- invenzione realizzata dal dipendente mediante un’ attività estranea alla prestazione lavorativa (in tal caso il datore di lavoro ha un diritto d’ opzione sull’ invenzione dietro pagamento del prezzo). Un collegio di arbitraggio avrà il compito di determinare l’ equo premio oppure il prezzo o il canone spettante al dipendente. In tal caso solo gli iscritti all’ albo professionale dei consulenti in proprietà industriale possono avere il mandato da parte del richiedente per farsi rappresentare nelle procedure di fronte all’ Ufficio italiano brevetti e marchi.

Fonte: Governo

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