Infortunio in itinere indennizzabile anche in caso di breve sosta nel tragitto

La Corte Costituzionale con l’ ordinanza n. 1 dell’ 11 gennaio 2005 ha stabilito che una breve sosta nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, che non alteri le condizioni di rischio dell’ assicurato, non integra l’ ipotesi dell’ “ interruzione” ai fini dell’ esclusione dell’ indennizzabilità dell’ infortunio in itinere.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’ art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico della disposizioni per l’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto all’ art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Maria Pia Lunel ed altri contro l’ Istituto Nazionale per l’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Tribunale di Trento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione. La questione riguardava un’ assicurato che si era fermato per non più di cinque minuti presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa e senza deviazione alcuna, e ripreso il percorso verso la propria abitazione con la propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente mortale. Pertanto, l’ INAIL, chiedendo l’ inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità, non ha tenuto in considerazione che la tutela dell’ infortunio in itinere doveva essere formulata recependo principi giurisprudenziali consolidati in materia. La Corte, infatti, ha affermato che una breve sosta nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, che non alteri le condizioni di rischio dell’ assicurato, non integra l’ ipotesi dell’ interruzione ai fini dell’ esclusione dell’ indennizzabilità dell’ infortunio in itinere.

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