Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e danno biologico

Con Sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 54/2004, il Giudice del Lavoro, nella persona (omissis), pronunciandosi in riferimento ad una richiesta di risarcimento danni avanzato da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro ha affrontato il tema dell’ onere della prova sostenendo che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele atte ad impedire il verificarsi del danno.

Di particolare interesse la Sentenza n. 54/2004 del Tribunale di Bassano del Grappa del 26 ottobre 2004 relativa alla responsabilità del datore di lavoro per danno biologico in caso di infortunio sul lavoro.Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei confronti della propria datrice di lavoro, ha affrontato il tema dell’ onere della prova abbracciando l’ orientamento giurisprudenziale secondo il quale, una volta provato l’ evento dannoso, la nocività dell’ ambiente di lavoro ed il nesso di casualità tra l’ uno e l’ altra spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Come ha scritto l’Avv. Daniele Giacetti, curatore del sito web Bassano Iuris, è stata affrontata altresì la problematica relativa alla decurtazione dal complessivo danno biologico della parte rientrante nella copertura assicurativa INAIL riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica. Infine a fronte della domanda di manleva avanzata dalla datrice di lavoro nei confronti della propria compagnia di assicurazioni è stato affrontato il tema della sospensione del tema di cui all’ art. 2952, comma 4 c.c. in relazione alla richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.

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