Il coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea

Sulla G.U.E L 207 del 18 agosto 2003 sono pubblicati il Regolamento (CE) N. 1435/2003 e la Direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 sulla società cooperativa europea.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 207 del 18 agosto 2003 sono pubblicati, contemporaneamente, il Regolamento (CE) N. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea e la Direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 che completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Lo scopo essenziale del Regolamento è di consentire che persone fisiche residenti in Stati membri diversi o persone giuridiche costituite in base alla legislazione di Stati membri diversi possano costituire una SCE. Esso rende inoltre possibile la costituzione di una SCE mediante la fusione di due cooperative già esistenti o mediante la trasformazione di una cooperativa nazionale nella nuova forma senza passare per uno scioglimento, qualora questa abbia la sede sociale e l’ amministrazione centrale in uno Stato membro ed una filiazione o una succursale in un altro Stato membro. Il Regolamento sottolinea, fra l’ altro, che la Società cooperativa europea deve avere per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro attività economiche e/o sociali nel rispetto di principi che tendano ad essere finalizzati al reciproco vantaggio dei soci, che dovrebbero essere anche clienti, dipendenti o fornitori o essere comunque coinvolti nelle attività della SCE. Allo scopo di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, il Consiglio dell’ Unione europea ha ritenuto opportuno stabilire disposizioni specifiche per garantire che la costituzione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle entità partecipanti alla costituzione di una SCE, adottando la specifica Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003.Infatti, poiché gli scopi dell’ azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, con l’ adozione di tale direttiva vengono stabilite le linee guida per conseguire gli obiettivi sul coinvolgimento dei lavoratori applicabili alla SCE nella Comunità. Gli Stati membri possono prevedere che i rappresentanti dei sindacati possano essere membri di una delegazione speciale di negoziazione indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di un’ entità partecipante alla costituzione di una SCE . In tale contesto, gli Stati membri potranno introdurre questo diritto qualora i rappresentanti dei sindacati abbiano la facoltà di essere membri degli organi di vigilanza o di amministrazione, con diritto di voto, conformemente alla legge nazionale.

Fonte: Eur-Lex

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