La regolamentazione sull’ emissione deliberata nell’ ambiente degli OGM

Pubblicato nel S.O. n.138 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 che attua la direttiva 2001/18/CE.

Nel S.O. n. 138 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 è pubblicato il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 riguardante l’ attuazione della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,sull’ emissione deliberata nell’ ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. Il Decreto stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e l’ ambiente relativamente alle attività di rilascio di OGM nei confronti della emissione deliberata per scopi diversi dall’ immissione sul mercato e sull’ immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il provvedimento recepisce la definizione delle procedure di notifica ed autorizzazione per l’ emissione deliberata nell’ ambiente di OGM a scopi sperimentali e commerciali, l’ elaborazione di piani di monitoraggio diretti ad individuarne gli effetti degli OGM sulla salute umana, animale e sull’ ambiente, la previsione di misure adeguate di controllo,metodi di bonifica e trattamento dei rifiuti, nonché sistemi di intervento in caso di emergenza ed il rilascio dell’ autorizzazione all’ immissione (limitata) sul mercato, per un massimo di dieci anni. Come indicato all’ art. 2 del dlgs, il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, in quanto autorità nazionale competente, coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all’ attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d’ intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca. Pertanto, il Ministro dell’ ambiente rilascia il provvedimento di autorizzazione sulla base: a) delle verifiche effettuate da una Commissione interministeriale di valutazione che dovrà essere costituita con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’ enntrata in vigore del presente decreto legislativo; b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana, animale e sull’ ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi naturali; c) della compatibilità dell’ emissione deliberata nell’ ambiente o dell’ immissione sul mercato con l’ esigenza di tutela dell’ agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualità. Dunque, chiunque intende effettuare un’emissione deliberata nell’ ambiente di un OGM è tenuto a presentare una notifica all’ autorità nazionale competente, che deve comprendere: a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed informatico, contenente le informazioni di cui all’ allegato III del decreto legislativo per valutare il rischio ambientale connesso all’ emissione deliberata dell’ OGM; b) la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni prescritte dall’ allegato II, parte D, del decreto stesso, con i riferimenti bibliografici e l’ indicazione dei metodi utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico; c) la valutazione del rischio per l’ agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare. Dopo l’ immissione sul mercato di un OGM, il notificante provvede affinchè il monitoraggio e la relativa relazione siano effettuate alle condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione. Gli organi di vigilanza devono verificare che in tutte le fasi dell’ immissione sul mercato, l’ etichettatura e l’ imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle specifiche indicate nelle rispettive autorizzazioni. In base alla clausola di salvaguardia, prevista dall’ art. 25 del decreto l’ autorità nazionale competente può, con provvedimento d’ urgenza, limitare o vietare temporaneamente l’ immissione sul mercato, l’ uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM.

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