La Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 251/12 del 3 ottobre 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 251/12 del 3 ottobre 2003, è pubblicata la Direttiva 2003/82/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, con la quale vengono fissate le condizioni del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri. L’ adozione di questa direttiva è nata , in particolare, dalla considerazione di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea, mediante l’ adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all’ asilo e all’ immigrazione e, nel contempo, all’ adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi. Infatti, viene sottolineato, nei considerando, che la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’ art.8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea. La direttiva viene applicata quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro della Comunità per un periodo di validità pari o superiore a un anno, ed ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.La direttiva non si applica quando il soggiornante: a) chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva; b) è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o ha chiesto l’ autorizzazione a soggiornare per questo motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status; c) è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l’ autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status. Dopo la presentazione e l’ esame della domanda, le condizioni per l’ esercizio del ricongiungimento familiare sono indicate all’ articolo 6 del Capo IV della direttiva nel quale, fra l’altro, è previsto che gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, oppure gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare sempre per le ragioni precedentemente esposte. L’ insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l’ allontanamento dal territorio da parte dell’ autorità competente dello Stato membro interessato. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone : a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato; b) di un’ assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari; c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato interessato.L’ Italia dovrà adeguarsi a rale direttiva entro il 3 ottobre 2005.
Fonte: Eur-Lex
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