Il 14 luglio 2005 è stata pubblicata (vedi COM(2005)312 definitivo)la Relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sugli Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dellingegneria genetica.
Il documento costituisce la seconda relazione a titolo dellarticolo 16, lettera c) della direttiva 98/44/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed è intitolato Brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche ed è intitolato Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dellingegneria genetica.
La relazione si propone di informare sugli ultimi importanti eventi che si sono prodotti dalla pubblicazione della prima relazione e di formulare osservazioni sulle due tematiche individuate in questultima, vale a dire la portata da attribuire ai brevetti riguardanti sequenze o sequenze parziali di geni isolati dal corpo umano e la brevettabilità delle cellule staminali umane e delle linee ottenute a partire da queste. Lanalisi della Commissione si basa sul documento di lavoro della Commissione SEC(2005)943.
Nellintroduzione alla Relazione della Commissione si legge in merito al recepimento della direttiva 98/44/CEE che nel giugno del 2005 21 Stati membri dellUnione europea avevano comunicato alla Commissione gli strumenti di attuazione della direttiva. Nel 2003 sono stati avviati dinanzi alla Corte di giustizia procedimenti per mancata comunicazione delle misure di recepimento nei confronti dei paesi che non avevano attuato la direttiva. Nel dicembre 2004 sono stati aperti procedimenti di infrazione contro due nuovi Stati membri che non avevano ultimato il recepimento della direttiva.
Come annunciato nella prima relazione, è stato costituito un gruppo di esperti al fine di fornire consulenza alla Commissione nellelaborazione delle future relazioni, mediante lanalisi delle questioni importanti relative alle invenzioni biotecnologiche. Il gruppo si legge nella Comunicazione è composto da specialisti del diritto brevettuale e da persone altamente competenti nel settore delle biotecnologie.
Viene precisato che la prima relazione indicava che le disposizioni dellarticolo 12 della direttiva non si conciliavano con quelle dellarticolo 29 del Regolamento(CE)2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e che era quindi opportuno modificare larticolo 29 del regolamento.
In tale prospettiva la Commissione ha presentato l11 dicembre 2003 un progetto di regolamento che modifica il regolamento 2100/94 e che è stato adottato dal Consiglio il 29 aprile 2004. Attualmente le disposizioni del regolamento e quelle della direttiva sono compatibili fra loro.
La relazione si propone di informare sugli ultimi importanti eventi che si sono prodotti dalla pubblicazione della prima relazione e di formulare osservazioni sulle due tematiche individuate in questultima, vale a dire la portata da attribuire ai brevetti riguardanti sequenze o sequenze parziali di geni isolati dal corpo umano e la brevettabilità delle cellule staminali umane e delle linee ottenute a partire da queste. Lanalisi della Commissione si basa sul documento di lavoro della Commissione SEC(2005)943.
Nellintroduzione alla Relazione della Commissione si legge in merito al recepimento della direttiva 98/44/CEE che nel giugno del 2005 21 Stati membri dellUnione europea avevano comunicato alla Commissione gli strumenti di attuazione della direttiva. Nel 2003 sono stati avviati dinanzi alla Corte di giustizia procedimenti per mancata comunicazione delle misure di recepimento nei confronti dei paesi che non avevano attuato la direttiva. Nel dicembre 2004 sono stati aperti procedimenti di infrazione contro due nuovi Stati membri che non avevano ultimato il recepimento della direttiva.
Come annunciato nella prima relazione, è stato costituito un gruppo di esperti al fine di fornire consulenza alla Commissione nellelaborazione delle future relazioni, mediante lanalisi delle questioni importanti relative alle invenzioni biotecnologiche. Il gruppo si legge nella Comunicazione è composto da specialisti del diritto brevettuale e da persone altamente competenti nel settore delle biotecnologie.
Viene precisato che la prima relazione indicava che le disposizioni dellarticolo 12 della direttiva non si conciliavano con quelle dellarticolo 29 del Regolamento(CE)2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e che era quindi opportuno modificare larticolo 29 del regolamento.
In tale prospettiva la Commissione ha presentato l11 dicembre 2003 un progetto di regolamento che modifica il regolamento 2100/94 e che è stato adottato dal Consiglio il 29 aprile 2004. Attualmente le disposizioni del regolamento e quelle della direttiva sono compatibili fra loro.
Fonte: Commissione Europea
Approfondimenti