Grande novità è l’introduzione della regolarità delle condizioni di lavoro, compresa la sicurezza sul lavoro, pena il NON rilascio del DURC fino a 24 mesi, tra l’altro per:
– Codice Penale, Art. 589, c.2 (24 mesi)
– Codice Penale, Art. 437 (24 mesi)
– Codice Penale, Art. 590, c. 3 (18 mesi)
– D.Lgs. 626/9, Art. 89, c. 1 e 2, lett. a) (12 mesi)
– D.Lgs. 494/96, Art. 22, c. 3, lett. a) (12 mesi)
– DPR 164/56, Art. 77, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi)
– DPR 303/56 Art. 58, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi)
– DPR 547/55, art. 389, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi)
– D.Lgs. 286/98, Art. 22, c. 12 (8 mesi)
– Art. 3, c. da 3 a 5 DL12/22 febbraio 2002 e smi (6 mesi)
– D.Lgs. 66/2003, Artt. 7 e 9 )3 mesi).
A testimonianza, sottolinea il Ministro, “dell’attenzione continua, quotidiana del Governo per la trasparenza e la lotta al lavoro nero”. Anche ai fini di tutelare la corretta concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola.
Il Durc, che entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà d’ora in poi richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Il Durc è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nellambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.
E’ rilasciato dall’Inps, dall’Inail e per l’edilizia, dalle Casse edili, che possono farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Ciò consentirà la soluzione del problema del rilascio del Durc da parte delle cosiddette casse edili “anomale” ovvero quelle costituite da associazioni sindacali e datoriali non aventi una diffusione ed ampiezza dazione che ne possano attestare solidità e reale affidabilità in relazione alla delicata funzione di certificazione demandata.
Analogamente, viene previsto che il Durc possa essere rilasciato, in via sperimentale, per 24 mesi, dagli Enti bilaterali.
Tra i requisiti per avere la regolarità contributiva, è richiesta innanzitutto, la continuità degli adempimenti mensili o periodici.
La validità del Durc è mensile, ma negli appalti privati è trimestrale.
Il decreto regola, inoltre, anche le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro.
Si realizza così un’altra tappa, nella lotta al lavoro nero, intrapresa dal Governo, anche ai fini di tutelare la correttezza della concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola.
(RMP)