Il ” Protocollo di Madrid” e la registrazione internazionale dei marchi

Il Regolamento(CE)n. 1992/2003 del Consiglio,del 27 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 296/1 del 14 novembre 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 296/! Del 14 novembre 2003è pubblicato il Regolamento(CE) N. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l’ adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’ Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 1995. Tale Protocollo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 296/22 del 14 novembre 2003 il cui testo può essere consultato nel nostro link. Il regolamento (CE) n. 40/94, denominato anche ” regolamento sul marchio comunitario “ereso operativo il 1° aprile 1996, che viene ora modificato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente e offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme su tutto il territorio della Comunità europea. Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid e viceversa, come si legge nei ” considerando” al nuovo regolamento,è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario. Di conseguenza, l’ adesione della Comunità al protocollo di Madrid si è resa necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario. Su proposta della Commissione, il Presidente Consiglio dell’ Unione europea è stato autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) fin dalla data in cui il Consiglio avrà adottato le misure necessarie a rendere operativa l’ adesione, misure che, appunto, sono contenute nel presente regolamento nel quale è inserito, nel regolamento del marchio comunitario , un nuovo titolo denominato ” Registrazione internazionale dei marchi”.Pertanto,all’ art. 8 , paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 40/94 è aggiunto il punto seguente: iv) i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità.

Fonte: Eur-Lex

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