Il Regolamento(CE) sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 286/1 del 31-10-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Poiche il regolamento(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha subito diverse e sostanziali modificazioni, con il presente regolamento(CE), adottato in seguito nuove modificazioni, per motivi di chiarezza intende procedere alla rifusione di tale regolamento.

Infatti, è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le ODS sono presenti in minore concentrazione nell’atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l’ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo.

L’aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono continua pertanto a costituire una grave minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste sostanze presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta. E’ pertanto opportuno adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio di un ulteriore ritardo nel ripristino dello strato di ozono.

Come è noto, date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità europea, con decisione 88/540/CEE del Consiglio, ha aderito alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Partendo da tali considerazioni e in seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 del comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento idrofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, le parti del protocollo, nel 2007, in occasione della loro diciannovesima riunione, hanno adottato la decisione dell’eliminazione degli idroflurocarburi. In conformità a quanto stabilito da tale decisione, il Parlamento europeo e il Consiglio, con l’adozione del presente regolamento, stabilisce che è opportuno anticipare dal 2025 al 2020 la data per la cessazione della produzione di tali sostanze.

Pertanto, come previsto dal presente regolamento, viene istituito un meccanismo flessibile per l’l’introduzione di obblighi in materia di comunicazione per le sostanze identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono, al fine di poter valutare l’entità del loro impatto sull’ambiente e gara ntire che le nuove sostanze che so no state identificate come sostanze a significativo potenziale di riduzione dell’ozono siano soggette a misure di controllo. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze a vita molto breve, tenuto conto, in particolare, della valutazione in materia di ozono effettuata dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente/Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO) nel 2006, secondo cui il potenziale di riduzione dello strato di ozono di tali sostanze è maggiore a quanto valutato in precedenza.

Il presente regolamento-che entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010- si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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