Applicazione regolamento(CE)relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 284/1 del 30-10-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento(CE) N. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento(CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione necessarie assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. Al fine di stabilirne le modalità di applicazione è stato adottato il regolamento(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli organismi nazionali che possono intervenire nell’applicazione del regolamento(CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri.

Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che viene introdotta nel presente regolamento.
La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell’efficace gestione delle complesse procedure per l’applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell’allegato 4. La preparazione e l’applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative.
Ad esempio, il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all’applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro.

Nel Capo II del presente regolamento(CE) sono indicate le disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati tra le istituzioni le cui modalità di applicazione stabiliscono che:
“2-Le istituzioni forniscono e si scambiano senza indugio i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base.
“3- Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un’istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l’istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all’istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle
Istituzioni di altri Stati membri.
“4-Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione”.

E’ opportuno sottolineare che il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell’ufficio del lavoro sia dello Stato membro sia dello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.

Il testo del presente regolamento(CE) è rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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