Il Regolamento(UE) per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 29/5 del 3 febbraio 2011 è pubblicato il Regolamento(UE)
N. 88/2011 della Commissione del 2 febbraio 2011 che attua il Regolamento(CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione.

Il Regolamento(CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente in tre settori specifici da attuarsi mediante azioni statistiche.

Nel tenere conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione europea nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005, è opportuno che le misure finalizzate alla produzione di statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione non deve essere sottovalutato l’onere potenziale per le istituzioni di istruzione e per i singoli individui,oltre a quanto indicato nell’ultimo accordo concluso tra l Istituto di Statistica dell’Unisco (UIS), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati. Tale accordo comprende disposizioni sul formato di trasmissione dei dati relativi ai sistemi d’istruzione, come specificato nell’ultima versione degli orientamenti dettagliati concernenti la raccolta dati UNESCO/OCSE/Eurostat.

La selezione e la definizione dei temi compresi nel settore 1 relativo ai sistemi d’istruzione e di formazione sono riportate nell’allegato I unitamente all’elenco dettagliato concernente le caratteristiche e disaggregazioni.

Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità conformemente ai requisiti fissati all’allegato II. La prima relazione riguarda l’anno di raccolta dati 2012. La relazione sulla qualità concernente i periodi di riferimento fissati all’art.3 è trasmessa alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno t+3. In via eccezionale, la prima relazione sulla qualità relativa all’anno di raccolta dati 2012 sarà trasmessa entro il 31 marzo dell’anno t+3.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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