Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011 è pubblicato il Provvedimento 19 gennaio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali avente per oggetto le “Prescrizioni per il trattamento dei dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni.(Provvedimento n. 16).

Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali – precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito,
con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l’art. 130 del Codice – consentiva l’utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli:
a) presenti negli elenchi c.d. “alfabetici”, per i quali l’interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004);
b) riportati nei citati elenchi c.d. “categorici” (provvedimento del 14 luglio 2005);
c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l’informativa agli interessati a sensi dell’art. 13 del Codice;
d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice);
Visto il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 settembre 2010 che ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto, il Garante ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1,lettera c) del Codice, prescrive a tutti gli “operatori”, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, di tenere conto della nuova disciplina che consente di esercitare nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di cui all’art. 7, comma 4, lettera b) del Codice.

(LG-FF)

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