ILVA: le MOTIVAZIONI del riesame in 124 pagine

In 124 pagine le MOTIVAZIONI del RIESAME sull’ILVA di Taranto

In 124 pagine le MOTIVAZIONI del RIESAME sull’ILVA di Taranto

Leggi le motivazioni complete al link (5 MB)

—–

Sintesi

Ed allora, semplificando e schematizzando la questione, va detto che non è compito del Tribunale stabilire se e come occorra intervenire nel ciclo produttivo (con i consequenziali costi d’investimento) o, semplicemente, se occorra fermare gli impianti, trattandosi di decisione che dovrà necessariamente essere assunta sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi – amministratori, vagliate dall’A.O.: per questo lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili.

….
In nessuna parte della perizia e, del resto, in nessuna parte del provvedimento del O.l.P., si legge che l’unica strada perseguibile al fine di raggiungere la cessazione delle emissioni inquinanti, unico obiettivo che il sequestro preventivo si prefigge, sia quella della chiusura dello stabilimento e della cessazione dell’attività produttiva. Al contrario, come già sopra anticipato, si legge che «solo la compiuta realizzazione di tutte “le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo individuate dai periti chimici … in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossine e PCB) potrebbe legittimare l’autorizzazione ad una ripresa della operatività dei predetti impianti».
Da tale passo del decreto di sequestro, che in parte riprende le conclusioni della perizia, si desume, in definitiva, come sia stata individuata in concreto, dai periti nominati dall’autorità giudiziaria, la possibilità che l’impianto siderurgico possa funzionare, ove siano attuate determinate misure tecniche che abbiano lo scopo di eliminare ogni situazione di pericolo per i lavoratori e per la cittadinanza.
Né va taciuto che la possibilità di una futura ripresa a fini produttivi della funzionalità degli impianti, per quanto emerso, potrebbe essere irrimediabilmente compromessa, ove, come disposto dal O.l.P., l’unica scelta operativa lasciata ai custodi fosse individuata nel loro spegnimento.
Ed invero, prendendo spunto da questo dato di fatto (e cioè che lo spegnimento
potrebbe equivalere alla compromissione irrimediabile della funzionalità degli impianti), non può non aggiungersi che la questione relativa ai limiti ed ai poteri dell’autorità giudiziaria ed ai limiti ed ai poteri dei custodi nel caso di sequestro preventivo di un enorme e complesso stabilimento industriale quale il siderurgico di Taranto, non è meramente tecnica e fine a sé stessa, visto che dalla sua soluzione discendono importanti ricadute concrete, che vanno ad intaccare contrapposti interessi, pure costituzionalmente rilevanti, quali quello della tutela dell’impresa produttiva e quello della tutela dell’occupazione di mano d’opera
…..
Non si tratta certo di operare compromessi fra questi ultimi ed i primari interessi alla vita, alla salute ed alla integrità ambientale, assolutamente preminenti, quanto piuttosto di individuare quelle soluzioni che, nel giungere alla cessazione delle emissioni inquinanti, consentano di pregiudicare il meno possibile gli ulteriori interessi in gioco.
…..
Deve … confermarsi il sequestro, senza facoltà d’uso, delle aree e degli impianti sopra indicati; il provvedimento del G.I.P. va invece modificato nei termini seguenti: Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pèricolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti””.

——–

Leggi le motivazioni complete al link
(124 pagine – 5 MB)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo