Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 293/15 dell11 novembre 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 1014/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi allimmatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ai sensi dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a registrare ed inviare alla Commissione taluni dati relativi alle autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nellanno precedente. Poiché questi dati devono servire come base per determinare lobiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di auto vetture nuove e per stabilire se tali obiettivi sono rispettati, occorre armonizzare le norme alla raccolta e alla comunicazione di tali dati.
Per valutare se ciascun costruttore rispetta il proprio obiettivo per le emissioni di CO2 stabilito ai senso del regolamento(CE) sopra citato ed per acquisire lesperienza necessaria nellapplicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. Equindi opportuno che gli Stati membri assicurino che i dati siano registrati e inviati alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dallarticolo 8, paragrafo 2 del regolamento.
Partendo da tali considerazioni, i dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, devono essere comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dallAgenzia europea dellambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.
I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa allomologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 come specificato nella tabella di cui allallegato I del presente regolamento.
Per valutare se ciascun costruttore rispetta il proprio obiettivo per le emissioni di CO2 stabilito ai senso del regolamento(CE) sopra citato ed per acquisire lesperienza necessaria nellapplicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. Equindi opportuno che gli Stati membri assicurino che i dati siano registrati e inviati alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dallarticolo 8, paragrafo 2 del regolamento.
Partendo da tali considerazioni, i dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, devono essere comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dallAgenzia europea dellambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.
I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa allomologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 come specificato nella tabella di cui allallegato I del presente regolamento.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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