Gestione della vendita all’asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 302/1 del 18 novembre 2010 è pubblicato Il Regolamento(UE) N. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra o norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità.

La direttiva 2003/87/CE è stata rivista e modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la citata direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a affetto serra.

Tra i miglioramenti introdotti con la revisione della direttiva 2003/87/CE figura il principio secondo cui la vendita all’asta deve essere il metodo fondamentale per l’assegnazione delle quote, perchè rappresenta la soluzione più semplice e quella generalmente considerata più economica. L’efficienza del sistema di negoziazione delle quote di emissione dipende dall’esistenza di un chiaro segnale emesso dal prezzo del carbonio, che permetta di abbattere le emissioni dei gas a affetto serra nel modo più economico. La vendita all’asta deve sostenere e rafforzare tale segnale trasmesso dal prezzo del carbonio.

Al fine di garantire semplicità, equità ed economicità, e vista la necessità di attenuare il rischio di abusi di mercato, le aste devono essere condotte secondo il meccanismo della tornata unica, con offerta sigillata e prezzo uniforme. Inoltre le offerte a pari prezzo devono essere selezionate con una scelta casuale, perché questo procedimento crea incertezza per gli offerenti rendendo insostenibile qualsiasi intesa sul prezzo offerto. Poiché il prezzo di aggiudicazione dell’asta è da prevedersi strettamente allineato al prezzo vigente sul mercato secondario, un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario indica con molta probabilità l’inefficienza dell’sta.

Ammettere un sifffato prezzo di aggiudicazione pregiudicherebbe la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio, perturberebbe il mercato del carbonio e non garantirebbe il pagamento di un prezzo equo per le quote. I n tli casi l’asta dovrebbe essere annullata.
Il presente regolamento offre ai partecipanti la possibilità di accedere alle aste direttamente via Internet o via connessioni dedicate, mediante intermediari finanziari autorizzati e soggetti a vigilanza o altri soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale (purchè questa attività non consista nella fornitura di servizi bancari o d’investimento) qualora tali altri soggetti soddisfino norme di tutela dell’investitore e di adeguata verifica della clientela equivalenti a quelle applicabili alle imprese di investimento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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