Immatricolazione delle autovetture – Nuovo regolamento (UE).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 293/15 dell’11 novembre 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 1014/2010 della Commissione del 10 novembre 2010 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a registrare ed inviare alla Commissione taluni dati relativi alle autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nell’anno precedente. Poiché questi dati devono servire come base per determinare l’obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di auto vetture nuove e per stabilire se tali obiettivi sono rispettati, occorre armonizzare le norme alla raccolta e alla comunicazione di tali dati.
Per valutare se ciascun costruttore rispetta il proprio obiettivo per le emissioni di CO2 stabilito ai senso del regolamento(CE) sopra citato ed per acquisire l’esperienza necessaria nell’applicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. E’quindi opportuno che gli Stati membri assicurino che i dati siano registrati e inviati alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento.
Partendo da tali considerazioni, i dati di monitoraggio aggregati, nonché i dati dettagliati relativi al monitoraggio, devono essere comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.
I dati utilizzati da ciascuno Stato membro per preparare i dati di monitoraggio aggregati e i dati di monitoraggio dettagliati devono essere basati, indipendentemente dalla loro fonte, sulle informazioni contenute nel certificato di conformità della relativa autovettura o sulla documentazione relativa all’omologazione che contiene le informazioni indicate negli allegati III e VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 come specificato nella tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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