Immigrazione – Cittadinanza e matrimonio, come funzionano le nuove regole.

Con la Circolare del 6 agosto 2009, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione- Direzione centrale per i diritti civili e le minoranze del Ministero dell’Interno, ha chiarito le modalità applicative delle nuove norme in cui lo straniero (anche se apolide o rifugiato) può richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza.

Le innovazioni sono state introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in vigore dall’8 agosto scorso. Il motivo del chiarimento è dovuto al fatto che le nuove norme si applicano in molti casi anche alle domande presentate sotto la precedente normativa (Legge 91/1992 “Nuove norme sulla cittadinanza”), ed ancora in esame al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.

Le principali novità in tema di concessioni di cittadinanza per matrimonio o per residenza sono tre:
a)con riferimento esclusivo alle istanze di matrimonio; il requisito della permanenza legale in Italia del coniuge straniero è innalzato da sei mesi a due anni;
b) il possesso dei requisiti necessari non può più essere autocertificato, anche da parte dei cittadini comunitari;
c) le istanze per matrimonio e per residenza sono soggette al pagamento di un contributo pari a 200 euro.Lo stesso vale per le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia.

Ecco i due punti centrali della Circolare: Cittadinanza per matrimonio – Ai procedimenti amministrativi per i quali l’8 agosto è trascorso il termine massimo di due anni si applicano le disposizioni della legge 91/1992. Ricadono invece nella nuova normativa i procedimenti amministrativi per i quali alla data dell’8 agosto non sia ancora scaduto il termine di due anni. Per tali situazioni gli uffici competenti dovranno verificare se, all’entrata in vigore della nuova legge, gli interessati siano in possesso dei nuovi requisiti, acquisendo la relativa documentazione.

Cittadinanza per residenza _ Laddove sono ancora in corso le pratiche amministrative per le quali non è ancora avvenuto il previsto colloquio, gli interessati dovranno in quella sede consegnare la documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata. Viceversa, nel caso in cui l’interessato abbia già sostenuto il colloquio, dovrà essergli richiesta, prima della notifica del provvedimento, la documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata.

La circolare – che riportiamo nel link – elenca poi tutti i documenti necessari da allegare alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore della nuova legge.
Ecco una breve sintesi di altri aspetti rilevanti introdotti dalla legge 94/2009 – E’ modificato l’articolo 116 del codice civile “Matrimonio dello straniero nella Repubblica”. Lo straniero che intende sposarsi in Italia deve r presentare non solo il nulla osta del paese di provenienza, ma anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo di 200 euro. Il contributo non è dovuto per il rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza.

(LG-FF)

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