Immissione sul mercato dei biocidi: modificato il regolamento(CE)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 355/63 del 15-12-2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 1849/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modifica del regolamento(CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

Con tale regolamento(CE) si intende aumentare la certezza del diritto, contemplando l graduale eliminazione dei biocidi contenenti principi attivi oggetto di notifica, che la Commissione ha deciso non includere negli allegati della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.
Nel quadro del programma di revisione decennale, per taluni principi attivi esistenti o combinazioni di tipi di prodotti notificati i partecipanti hanno ritirato le notifiche o no n hanno adempiuto agli obblighi loro incombenti al riguardo, e nessun altro operatore ha manifestato l’interesse a diventare partecipante entro i termini stabiliti. Di conseguenza gli allegati II, III e IV del regolamento(CE) n. 2032/2003 sono stati conseguentemente modificati.
Qualora uno Stato membro relatore presenti la relazione dell’autorità competente, a norma dell’art. 10, paragrafo 5, del nuovo regolamento, o qualora in seno al comitato permanente sui biocidi sia messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne disponibile per via elettronica il testo o gli eventuali aggiornamenti, omettendo le informazioni ritenute riservate ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE.
Vogliamo ricordare che con la Legge 6 febbraio 2007,n.13 (pubblicata nel S.O. n. 41/L della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17-02-2007) che detta le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2006), l’articolo 15 che modifica la disciplina per l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei biocidi, segnala:
“Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, i materia di immissione sul mercato di biocidi).
1. Il comma 3 dell’art.7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,174, è sostituito dal seguente:
“3. Non è consentito il rilascio dell’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’impiego da parte del pubblico di un biocidi classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003,n.65, e successive modificazioni, come “tossico” o “molto tossico”, “cancerogeno di categoria 1 o 2 “, “mutageno di categoria 1 o 2” o “tossico per la riproduzione 1 o 2 “, fermo restando che l’impiego professionale ed industriale l’autorizzazione all’immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso”.

Fonte: Eur-Lex

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