Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 355/63 del 15-12-2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 1849/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modifica del regolamento(CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui allart. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allimmissione sul mercato dei biocidi.
Con tale regolamento(CE) si intende aumentare la certezza del diritto, contemplando l graduale eliminazione dei biocidi contenenti principi attivi oggetto di notifica, che la Commissione ha deciso non includere negli allegati della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa allimmissione sul mercato dei biocidi.
Nel quadro del programma di revisione decennale, per taluni principi attivi esistenti o combinazioni di tipi di prodotti notificati i partecipanti hanno ritirato le notifiche o no n hanno adempiuto agli obblighi loro incombenti al riguardo, e nessun altro operatore ha manifestato linteresse a diventare partecipante entro i termini stabiliti. Di conseguenza gli allegati II, III e IV del regolamento(CE) n. 2032/2003 sono stati conseguentemente modificati.
Qualora uno Stato membro relatore presenti la relazione dellautorità competente, a norma dellart. 10, paragrafo 5, del nuovo regolamento, o qualora in seno al comitato permanente sui biocidi sia messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne disponibile per via elettronica il testo o gli eventuali aggiornamenti, omettendo le informazioni ritenute riservate ai sensi dellarticolo 19 della direttiva 98/8/CE.
Vogliamo ricordare che con la Legge 6 febbraio 2007,n.13 (pubblicata nel S.O. n. 41/L della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17-02-2007) che detta le disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2006), larticolo 15 che modifica la disciplina per limmissione sul mercato e lutilizzo dei biocidi, segnala:
Modifica allarticolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, i materia di immissione sul mercato di biocidi).
1. Il comma 3 dellart.7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,174, è sostituito dal seguente:
3. Non è consentito il rilascio dellautorizzazione allimmissione sul mercato per limpiego da parte del pubblico di un biocidi classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003,n.65, e successive modificazioni, come tossico o molto tossico, cancerogeno di categoria 1 o 2 , mutageno di categoria 1 o 2 o tossico per la riproduzione 1 o 2 , fermo restando che limpiego professionale ed industriale lautorizzazione allimmissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso.
Nel quadro del programma di revisione decennale, per taluni principi attivi esistenti o combinazioni di tipi di prodotti notificati i partecipanti hanno ritirato le notifiche o no n hanno adempiuto agli obblighi loro incombenti al riguardo, e nessun altro operatore ha manifestato linteresse a diventare partecipante entro i termini stabiliti. Di conseguenza gli allegati II, III e IV del regolamento(CE) n. 2032/2003 sono stati conseguentemente modificati.
Qualora uno Stato membro relatore presenti la relazione dellautorità competente, a norma dellart. 10, paragrafo 5, del nuovo regolamento, o qualora in seno al comitato permanente sui biocidi sia messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne disponibile per via elettronica il testo o gli eventuali aggiornamenti, omettendo le informazioni ritenute riservate ai sensi dellarticolo 19 della direttiva 98/8/CE.
Vogliamo ricordare che con la Legge 6 febbraio 2007,n.13 (pubblicata nel S.O. n. 41/L della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17-02-2007) che detta le disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2006), larticolo 15 che modifica la disciplina per limmissione sul mercato e lutilizzo dei biocidi, segnala:
Modifica allarticolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, i materia di immissione sul mercato di biocidi).
1. Il comma 3 dellart.7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,174, è sostituito dal seguente:
3. Non è consentito il rilascio dellautorizzazione allimmissione sul mercato per limpiego da parte del pubblico di un biocidi classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003,n.65, e successive modificazioni, come tossico o molto tossico, cancerogeno di categoria 1 o 2 , mutageno di categoria 1 o 2 o tossico per la riproduzione 1 o 2 , fermo restando che limpiego professionale ed industriale lautorizzazione allimmissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso.
Fonte: Eur-Lex
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