Immissione sul mercato dei biocidi: principi attivi da esaminare

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 216/17 del 21 agosto 2007 è pubblicata la Decisione della Commissione (2007/565/CE) del 14 agosto 2007 riguardante la non iscrizione nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell’ambito del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

La Decisione della Commissione del 14 agosto 2007 si richiama al regolamento(CE) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 che fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della citata direttiva.
Per determinare combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell’elenco in questione, tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto un fascicolo completo, di cui all’articolo, paragrafo 5, del regolamento summenzionato, entro il termine previsto agli allegati V e VIII.
Di conseguenza – come si legge nei “considerando” della Decisione della Commissione del 14 agosto 2007, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento(CE) n. 2032/2003, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Le informazioni sono anche state pubblicate in formato elettronico il 14 giugno 2006.
Entro tre mesi dalla pubblicazione elettronica delle informazioni summenzionate, nessuna impresa e nessuno Stato membro si è dimostrato interessato ad assumere il ruolo di partecipante per le sostanze e i tipi di prodotto in questione.
Pertanto, con l’adozione della Decisione del 14 agosto 2007, le sostanze e i tipi di prodotto di cui all’allegato della decisione stessa non sono inclusi negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

Fonte: Eur-Lex

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