Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 63/4 del 1° marzo 2007 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 185/2007 della Commissione del 20 febbraio 2007 che modifica i regolamenti(CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per quanto riguarda la proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, reca le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio prevedendo, per il carattere rigoroso di tali norme, misure transitorie, come da regolamento(CE)n.809/2003 della Commissione del 12 maggio 2003.Il regolamento(CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, prevede, invece, misure transitorie, sempre a norma del regolamento (CE) 1774/2002, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas.
Poiché , il 7 settembre 2005, lAutorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere sulla sicurezza in relazione ai rischi biologici posti dalle norme di trattamento dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e compostaggio, con ladozione del regolamento(CE) del 20 febbraio 2007 vengono così modificati gli allegati VI e VII del regolamento(CE)n.1774/2002. In particolare vengono stabiliti i requisiti applicabili allo stallatico, stabilendo le condizioni per la convalida delle norme di trasformazione alternative.
Le norme di trasformazione alternative possono così essere approvate dallautorità competente degli Stati membri se la convalida è stata effettuata con successo. Gli Stati membri, avendo bisogno di più tempo per completare le procedure di convalida, portano tale data dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2008.
Poiché , il 7 settembre 2005, lAutorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere sulla sicurezza in relazione ai rischi biologici posti dalle norme di trattamento dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e compostaggio, con ladozione del regolamento(CE) del 20 febbraio 2007 vengono così modificati gli allegati VI e VII del regolamento(CE)n.1774/2002. In particolare vengono stabiliti i requisiti applicabili allo stallatico, stabilendo le condizioni per la convalida delle norme di trasformazione alternative.
Le norme di trasformazione alternative possono così essere approvate dallautorità competente degli Stati membri se la convalida è stata effettuata con successo. Gli Stati membri, avendo bisogno di più tempo per completare le procedure di convalida, portano tale data dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2008.
Fonte: Eur-Lex
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