Impianti di compostaggio: prolungata la validità delle misure transitorie

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 5/3 del 7 gennaio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 12/2005 della Commissione del 6 gennaio 2005 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, mentre il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, riguarda le misure transitorie concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e accorda all’ industria la data del 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione sia dei materiali che dello stallatico.Anche il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione,del 12 maggio 2003, accorda all’ industria la scadenza del 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas.
Poiché gli operatori del settore hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie previste, sentito il parere dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è stato adottato il Regolamento (CE) n. 12/2005 della Commissione, del 6 gennaio 2005 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 5/3 del 7 gennaio 2005 – che proroga al 31 dicembre 2005 i citati termini di scadenza.

Fonte: Eur-Lex

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