Impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione: prevenzione incendi

Sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13-9-2006 è pubblicato il Decreto 31 agosto 2006 del Ministro dell’Interno relativo all’”Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”.

In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,n. 37 e in attuazione del decreto legislativo 8 marzo 2006,n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Ministro dell’interno h emanato il decreto 31 agosto 2006 rccante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”.
Gli obiettivi del decreto ministeriale, finalizzati alla prevenzione incendi, hanno lo scopo di raggiungere la sicurezza in materia di salvaguardia delle persone e alla tutela degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione e che siano realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
-rendere minime le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione;
-limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
-limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all’impianto;
-permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Ai fini del raggiungimento di cui sopra il decreto riporta in allegato la relativa regola tecnica, nella quale viene evidenziano che tali impianti non possono sorgere nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell’art.17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando , nell’uno o nell’altro caso, la densità media dell’edificazione esistente nel raggio di 200 metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell’allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m (elevato)3 per m (elevato)2.

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