Impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 75/33 del 23 marzo 2010 è pubblicata la Decisione 2010/172/UE della Commissione del 22 marzo 2010 che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi.

Conformemente alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono trattati i n un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità.

Un elenco degli impianti riconosciuti è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 287 del 25 ottobre 2002).
Tramite le autorità competenti la Commissione ha ricevuto una domanda di riconoscimento di tre impianti di irradiazione in India che sono stati ispezionati dagli esperti della Commissione per verificarne che la sorveglianza ufficiale garantisca la conformità degli impianti alle prescrizioni dell’articolo 7 della direttiva 1999/2/CE.

Poiché gli Impianti in India rispettano la maggior parte delle prescrizioni previste dalla citata direttiva, l’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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