Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 59/20 del 5 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce note orientative ad integrazione dell’allegato II, parte B, della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

La Commissione europea, sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in considerazione che un determinato microrganismo geneticamente modificato (MGM) possa essere considerato sicuro per la salute umana e per l’ambiente ed essere incluso nell’allegato II, parte C, della direttiva 90/219/CEE, è necessario che esso soddisfi i criteri di cui all’allegato II, parte B, della direttiva, ovvero tenere conto di tutte le sue componenti e se necessario anche del processo utilizzato per costruirlo. Nelle note orientative di cui alla Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 59/20 del 5 marzo 2005 – si ritiene opportuno sottolineare che, pur essendo necessario considerare tutti gli aspetti, soltanto le caratteristiche dell’MGM sono valutate alla luce dei criteri di cui all’allegato II, parte B. Se tutte le componenti dell’MGM esaminate singolarmente sono ritenute sicure, è molto probabile che l’MGM in questione soddisfi i criteri di sicurezza. Poiché tuttavia – prosegue la nota orientativa – ciò non può essere dato per scontato, occorre procedere ad un esame approfondito. Se nel corso della produzione di un MGM finale sono prodotti microrganismi intermedi, anche questi ultimi devono essere valutati alla luce dei criteri di cui all’allegato II, parte B della direttiva 90/219/CEE per poter escludere ciascun tipo dall’ambito di applicazione della direttiva stessa e quindi di fatto ritenere accettabile l’esenzione dell’impiego confinato nel suo complesso. Gli Stati membri devono fare in modo che “le presenti note orientative siano applicate sia dagli utilizzatori, ai fini della predisposizione della documentazione attestante la sicurezza, per la salute umana e per l’ambiente, dei tipi di MGM da includere nell’allegato II, parte C, sia dalle autorità nazionali competenti, in sede di verifica del rispetto dei criteri previsti”.

Fonte: Eur-Lex

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