Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 59/20 del 5 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce note orientative ad integrazione dellallegato II, parte B, della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sullimpiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
La Commissione europea, sentita lAutorità europea per la sicurezza alimentare, in considerazione che un determinato microrganismo geneticamente modificato (MGM) possa essere considerato sicuro per la salute umana e per lambiente ed essere incluso nellallegato II, parte C, della direttiva 90/219/CEE, è necessario che esso soddisfi i criteri di cui allallegato II, parte B, della direttiva, ovvero tenere conto di tutte le sue componenti e se necessario anche del processo utilizzato per costruirlo. Nelle note orientative di cui alla Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 59/20 del 5 marzo 2005 si ritiene opportuno sottolineare che, pur essendo necessario considerare tutti gli aspetti, soltanto le caratteristiche dellMGM sono valutate alla luce dei criteri di cui allallegato II, parte B. Se tutte le componenti dellMGM esaminate singolarmente sono ritenute sicure, è molto probabile che lMGM in questione soddisfi i criteri di sicurezza. Poiché tuttavia prosegue la nota orientativa ciò non può essere dato per scontato, occorre procedere ad un esame approfondito. Se nel corso della produzione di un MGM finale sono prodotti microrganismi intermedi, anche questi ultimi devono essere valutati alla luce dei criteri di cui allallegato II, parte B della direttiva 90/219/CEE per poter escludere ciascun tipo dallambito di applicazione della direttiva stessa e quindi di fatto ritenere accettabile lesenzione dellimpiego confinato nel suo complesso. Gli Stati membri devono fare in modo che le presenti note orientative siano applicate sia dagli utilizzatori, ai fini della predisposizione della documentazione attestante la sicurezza, per la salute umana e per lambiente, dei tipi di MGM da includere nellallegato II, parte C, sia dalle autorità nazionali competenti, in sede di verifica del rispetto dei criteri previsti.
Fonte: Eur-Lex
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