Il perno di tali misure deve essere un divieto generale di assunzione dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a soggiornare nellUnione europea accompagnato da sanzioni nei confronti di datori di lavoro che lo violano. Poiché la presente direttiva introduce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere sanzioni e provvedimenti più severi e imporre obblighi più rigorosi ai datori di lavoro.
La presente direttiva non deve applicarsi a cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è regolare, indipendentemente dal fatto che siano autorizzati a lavorare nel suo territorio. Inoltre, essa non deve applicarsi ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, definiti allarticolo 2, paragrafo 5 del regolamento(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere Schengen). Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività.
La presente direttiva deve applicarsi fatte salve le legislazioni nazionali che vietano limpiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare che lavorano in violazione del loro status di residenza.
Poiché, la presente direttiva stabilisce che gli Stati membri vietano lassunzione di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare alla violazione di tale divieto sono stabilite le sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che sono tenuti a:
a) a chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere limpiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido, o unaltra autorizzazione di soggiorno;
b) a tenere, almeno per la durata dellimpiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, ai fini di uneventuale ispezione;
c) a informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti designate dagli Stati membri dellinizio dellimpiego di un cittadino di un paese terzo.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano il divieto di assunzione illegale siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Per ogni violazione al divieto di assunzione illegale, gli Stati membri garantiscono che il datore di lavoro responsabile del pagamento di:
a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente. Il livello di remunerazione concordato è considerato pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;
b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità i mora e le relative sanzioni amministrative;
c) se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.
(LG-FF)