Import-Export di prodotti chimici pericolosi

Il 7 luglio scorso, la Commissione europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 1213/2003 sull’import-export di prodotti chimici pericolosi e la Decisione 2003/508/CE che adotta decisioni comunitarie.

Il 7 luglio scorso, la Commissione europea ha adottato due importanti provvedimenti legislativi: il Regolamento (CE)n. 1213/2003 che modifica l’ Allegato 1 al regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ( pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 169/27 dell’ 8 luglio 2003) e la Decisione 2003/508/CE che adotta Decisioni comunitarie sull’ importazione di taluni prodotti chimici a norma del Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le Decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE ( pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 174/10 del 12 luglio 2003). Con l’ adozione del Regolamento (CE) n. 1213/2003, la Commissione modifica l’ Allegato 1 del Regolamento(CE) n. 304/2003, aggiungendovi alcune voci sia nella parte prima, come l’ ossido di ottabromofenile, piombo tetraetile, acefato, ecc., sia nella seconda parte con l’ aggiunta, come il Parationmetile, l’ ossido di ottabromodifenile, piombo tetrametile, ecc. Il Regolamento (CE) n. 304/2003 attua, fra l’ altro, la procedura provvisoria di previo assenso informato (PIC), definita da una risoluzione sugli accordi provvisori stabiliti nell’ atto finale della conferenza diplomatica nel corso della quale la convenzione è stata adottata. L’ Allegato 1 è composto dalle seguenti tre parti: l’elenco dei prodotti chimici soggetti alla procedura di notifica d’ esportazione, l’ elenco dei prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC e l’ elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura ai sensi della convenzione di Rotterdam. La serie di prodotti chimici aggiunta agli elenchi di cui all’ Allegato sopra citato e quindi l’ adozione del nuovo Regolamento (CE) si sono resi necessari in ragione delle recenti norme comunitarie definitive, intese a vietare o limitare rigorosamente l’ uso di alcune sostanze chimiche. La Decisione 2003/508/CE, invece, adotta un formulario per la risposta dei paesi importatori elaborato dal Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernete la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. La stessa Decisione si riferisce anche alla revisione relative alle importazioni delle sostanze chimiche 2,4,5-T, clorobenzilato, paration-metile,monocrotofos e fosfamidone, sostituendo le precedenti decisioni d’ importazione.

Fonte: Eur-Lex

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