In preparazione la nuova normativa UE sui concimi chimici

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del’ Unione europea C 153 E/56, la Posizione comune (CE) definita dal Consiglio il 14 aprile 2003.

Considerando che le varie direttive, fino ad oggi adottate nella Comunità europea, relative ai concimi chimici usati in agricoltura, hanno subito diverse e sostanziali modificazioni, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’ Unione europea ritengono opportuno , nell’ interesse della chiarezza, abrogare queste direttive e sostituirle con un unico strumento giuridico, come auspicato nella Comunicazione della Commissione nel piano d’azione per il mercato unico e nel documento ” Semplificare la legislazione per il mercato interno” ( SLIM). A tale fine, lo stesso Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Posizione comune (CE) n. 36/2003 definita dal Consiglio il 14 aprile 2003, in vista dell’ adozione di un Regolamento (CE) relativo ai concimi, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea C 153 E/56 del 1° luglio 2003. Poiché la normativa comunitaria sui concimi ha un contenuto estremamente tecnico, l’ adozione di un Regolamento costituisce, quindi, lo strumento giuridico più appropriato, in quanto stabilisce direttamente prescrizioni precise per i fabbricanti da applicare contemporaneamente ed uniformemente nell’ intera Comunità. La disparità delle disposizioni riguardanti più in particolare la composizione e la definizione dei concimi, la denominazione di tali tipi, la loro identificazione ed il loro imballaggio, essendo di ostacolo per gli scambi all’ interno della Comunità devono, pertanto, essere armonizzate. In ogni Stato membro i concimi devono, quindi, presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni tassative. L’ adozione del Regolamento proposto, tende non soltanto a tutelare il mercato interno dei concimi, ma a determinare a livello comunitario la definizione e la composizione di concimi con denominazione CE, fissando norme in tema d’ identificazione, di tracciabilità e di etichettatura, come pure di chiusura dei relativi imballaggi. Un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell’ Allegato 1 del Regolamento può recare l’ indicazione ” concime CE” e tale indicazione non può essere utilizzata per un concime che non sia conforme al regolamento. Il fabbricante, per garantire la tracciabilità dei concimi CE, conserva la registrazione sull’ origine dei concimi.Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi fintantochè il concime viene immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessata l’ immissione sul mercato. Sugli imballaggi, sulle etichette e i documenti d’accompagnamento devono recare alcune indicazioni obbligatorie, come – la dicitura ” Concime CE” in lettere maiuscole, la denominazione del concime di cui all’ Allegato 1, l’ indicazione ” ottenuto per miscelazione” dopo la denominazione del tipo, nei concimi miscelati, gli elementi nutritivi, indicati tanto col nome per esteso quanto con il simbolo chimico, ecc. Le etichette o le indicazioni stampate sull’ imballaggio devono essere chiaramente leggibili e devono essere apposte sull’ imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Il Regolamento prevede anche una ” Clausola di salvaguardia” che recita: ” Lo Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che un determinato concime CE, benchè conforme alle prescrizioni del presente regolamento, rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l’ ambiente può provvisoriamente vietare o subordinare a condizioni particolari l’ immissione sul mercato di detto concime nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione”.

Fonte: Eur-Lex

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