Trasporto di merci pericolose su strada

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’ 8 luglio 2003 il Decreto 20 giugno 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’ 8 luglio 2003, è pubblicato il Decreto 20 giugno 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante il ” Recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada”. In particolare il Decreto modifica gli allegati A e B del decreto del Ministero dei trasporti del 4 settembre 1996 come da ultimo aggiornati con il decreto 21 dicembre 2001, relativi all’ Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2003, in vigore dal 1° gennaio 2003. ( Ricordiamo che la versione 2003 del testo consolidato è stato pubblicato IPSOA Editore srl nella tradusione italiana curata da Sergio Benassai, Presidente del Comitato Esperti ONU ). Dunque, il decreto reca alcune disposizioni di carattere tecnico. Fra l’ altro prevede la sostituzione della dizione ” parte contraente” con quella di Stato membro in riferimento ai soggetti tenuti ad applicare la normativa sui trasporti in sicurezza. Individua nelle definizioni di ” bombola”, “tubo”, ” fusto a pressione”, ” contenitore criogenico” e ” incastellatura di bombole” gli elementi cui applicare la disciplina particolare dall’ ADR ( Accord Dangereuses Route), firmato a Ginevra nel 1957.

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