Lo ha deciso, nei giorni scorsi, il Tar dell’Emilia Romagna. Al centro della vicenda il bando promosso, a Modena, per “riallestire” il comparto di Sant’Eufemia, area dove un tempo sorgeva l’ex carcere maschile della città, nella nuova facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 860 metri quadrati destinati ad aule e spazi didattici per un totale di 700 posti a sedere.
Il ricorso del secondo arrivato.
Questa la storia. A vincere in luglio la gara al ribasso – per tre milioni e 152.368 euro: il 28% in meno rispetto ai quattro milioni e 350mila euro di partenza – era stato un raggruppamento temporaneo di imprese capitanato dal bolognese Ccc, il Consorzio cooperative costruzioni: un’aggiudicazione contestata presso i giudici amministrativi dal secondo arrivato, l’Edil Co, con l’obiezione che nella compagine dei vincitori fosse presente un’azienda esclusa in precedenza dalla gara – a marzo – “per mancanza di requisiti morali” (legati, per l’appunto, a una condanna per infortunio mortale sul lavoro dovuto a gravi inadempienze sulle norme in materia di sicurezza). Contro questa esclusione, a sua volta, aveva fatto ricorso il raggruppamento guidato da Ccc: un atto che il Tar ha, invece, respinto.
Il Tar: “Vale l’assetto originario del raggruppamento”.
L’Ateneo di Modena e Reggio Emilia – dopo l’estromissione della ditta in questione – aveva ritenuto che il raggruppamento, pur ridotto, mantenesse ugualmente i requisiti di partecipazione previsti dal bando. Una scelta che i giudici del Tar hanno, invece, ritenuto sbagliata. Secondo la sentenza, infatti, chi deve affidare il lavoro deve considerare l’assetto originario di una cordata imprenditoriale, essendo questo il contesto autentico che ha motivato l’offerta. Pertanto, l’accertamento della mancanza di requisiti morali di un componente del gruppo e la sua conseguente esclusione dal bando sono elementi che devono essere presi obbligatoriamente in considerazione, e tali da rendere non più legittima l’aggiudicazione.
Ammesse modifiche organizzative solo dopo l’ok sui requisiti.
In corso di gara – si soffermano a spiegare i giudici – sono ammesse solo delle modifiche di tipo organizzativo che vengano fatte spontaneamente dal raggruppamento, ma solo dopo la valutazione dei requisiti di partecipazione delle imprese, col relativo ok. Per questi motivi il Tar ha deciso alla fine di accogliere il ricorso di Edil Co e ha annullato l’assegnazione al raggruppamento “targato” Ccc.
I giudici, tuttavia, hanno bocciato le richieste di risarcimento avanzate da Edil Co, ritenendo che il nuovo vincitore sarà ampiamente indennizzato dall’ottenimento dell’appalto.
Fonte: INAIL.it