Imprese certificate e controlli amministrativi: in vigore l’art. 30 del D.L. 112/2008

Il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha previsto la semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità

L’articolo 30 del decreto-legge contiene la seguente disposizione:
“Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione.
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita’ rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita’ a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita’ amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l’attualita’ e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e’ espressione di un principio generale di sussidiarieta’ orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potesta’ delle Regioni e degli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche’ le
modalita’ necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all’atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.”

AG

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