Impugnate dal Governo le norme sui subappalti della Regione Toscana

La Legge Regionale della Toscana 13 luglio 2007, n. 38 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 20 del 18 luglio 2007- recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” – faticosamente approvata a fine luglio è stata sorprendentemente “bloccata” dal Governo, per la parte relativa ai subappalti, perché la specifica materia del subappalto sarebbe di esclusiva competenza dello Stato.

La Legge Regionale della Toscana, considerata inaspettatamente costituzionalmente illegittima dal Governo, è stata approvata dalla Giunta, dopo un lungo confronto con enti locali e forze sociali, alla fine dello scorso luglio, punta a migliorare la qualità delle opere e, più in generale, a rivitalizzare il sistema dei lavori pubblici, ma che in primo luogo disegna un quadro di regole e controlli di estremo rigore per garantire i diritti dei lavoratori, a partire dalla loro sicurezza.
Infatti, come ha dichiarato il vicepresidente della Regione Toscana Federico Gelli la proposta di legge regionale sulle “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, approvata al termine di una lunga e non facile fase di contrattazione con gli enti locali e le forze sociali, “è la prima legge di questo genere in Italia e credo possa costituire un utile riferimento anche per l’azione di Governo”. Un passaggio di grande rilievo manche perché dà una prima importante risposta a quel bisogno di sicurezza che le tragedie quotidiane del mondo del lavoro ripropongono con forza: una fetta importante dei tanti, troppi infortuni che ogni anno a vvengono in Italia riguarda proprio la realtà degli appalti e in particolare del sub affidamento. E ai problemi della sicurezza e della regolarità del lavoro è dedicato un intero capo della nuova normativa, con disposizioni molto precise sulla valutazione delle misure di sicurezza e dei relativi costi, sulla verifica dell’idoneità tecnico-professionali delle imprese aggiudicatarie, sulla redazione dei piani e sul potenziamento e il coordinamento delle attività di controllo, senza dimenticare che le maggiori tutele emergono anche da un quadro complessivo dei lavori pubblici che dovrà superare certi meccanismi di affidamento.
La Legge regionale, va ricordato, riguarda tutti i contratti pubblici che hanno per oggetto lavori, forniture e servizi e si applicherà alla Regione con i suoi enti e agenzie, agli enti locali (a ai loro consorzi, unioni e associazioni), al sistema sanitario toscano, alle aziende pubbliche per i servizi alla persona. Tra le varie norme contenute in una legge articolata in ben 74 articoli c’è anche la previsione di un prezzario regionale, che servirà come base di riferimento per l’elaborazione dei capitolati. Ai fini dell’aggiudicazione si provvederà alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, includendo anche elementi quali le misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’aggiudicazione definitiva e i successivi pagamenti avverranno, tra l’altro, solo dopo aver verificato la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa. Tra le cause di risoluzione del contratto sono inoltre previste gravi violazioni negli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali, oltre che per il mancato rispetto dei piani di sicurezza e l’impiego di personale non risultante alla documentazione. Numerosi i vincoli e i controlli previsti dal subappalto, per il quale in ogni caso è esclusa la possibilità di riduzione degli oneri della sicurezza.
Dopo l’altolà del Governo alla Legge, il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, ha dichiarato: “Ci opporremo all’impugnazione alla Corte Costituzionale da parte del Governo”, mentre il vicepresidente della Regione, Federico Gelli, ha affermato che si tratta di “una decisione presa malgrado la volontà manifestata dal Governo di portare avanti una collaborazione con noi per superare i presunti profili di incostituzionalità della legge”.

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